È costituita una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE EUGUBINA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale in breve denominabile “ONLUS”.

ART. 2 – L’Associazione ha sede legale in Gubbio, Via del Popolo, 15 e sede operativa presso l’Ospedale comprensoriale Gubbio / Gualdo Tadino tel. 075 9270654 email info@aelcgubbio.it cod. fiscale 95002260545.

ART. 3

  1. L’Associazione nasce dall’esigenza, particolarmente sentita da alcuni Cittadini, di poter creare, nella realtà locale, un punto di riferimento propositivo ed informativo, per la lotta contro il cancro.
  2. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria ed in particolare potrà:
    • promuovere la sensibilizzazione e l’informazione dei cittadini in materia, mediante attività editoriali, mostre, conferenze, convegni, dibattiti, proiezioni, e qualsiasi altra forma utile;
    • promuovere e incentivare la ricerca scientifica sul cancro;
    • promuovere l’acquisizione di strumenti diagnostici e/o terapeutici da utilizzare presso strutture sanitarie;
    • promuovere la ricerca e gli studi di tipo epidemiologico onde valutare l’incidenza di fattori ambientali o alimentari locali;
    • promuovere la creazione di gruppi di volontariato per l’intervento diretto a favore dei malati di cancro, e contribuire, in qualsiasi forma, a favore delle Associazioni ed enti che si occupano di tali problemi di assistenza;
    • promuovere la formazione degli addetti che operano a qualsiasi livello nel settore della cura e dell’assistenza dei malati di cancro;
    • promuovere la raccolta di fondi da devolvere agli scopi propri dell’Associazione o a favore delle associazioni per la ricerca sul cancro o delle associazioni per l’assistenza a favore di malati di cancro.
  3. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
  4. L’Associazione potrà comunque compiere tutti gli atti e le attività che verranno ritenuti necessari od utili al raggiungimento dei suoi scopi, nei limiti di legge.
  5. L’Associazione può emettere “Titoli di solidarietà”.
  6. L’Associazione è apartitica e aconfessionale.

ART. 4 – Patrimonio ed esercizi sociali

  1. Il patrimonio è costituito da:
    • dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione
    • da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
    • da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
  2. Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote sociali e dal ricavato delle manifestazioni o partecipazioni ad esse od altre attività.
  3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione.
  4. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
  5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

L’esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio

ART. 5 – Soci

  1. Possono essere Soci le persone fisiche e gli enti, la cui domanda venga accettata dal Consiglio, versino la quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e posseggano i seguenti requisiti:
    • essere moralmente e civilmente irreprensibili;
    • condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione;
    • accettare lo Statuto ed il regolamento interno.
  2. L’ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio, in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
  3. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
  4. I soci si dividono in:
    • Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la costituzione dell’Associazione intervenendo all’atto costitutivo;
    • Soci effettivi: sono coloro che, accettata la loro domanda, versano la quota di ammissione ed entrano a far parte dell’Associazione;
    • Soci Sostenitori: sono i Soci i quali contribuiscono in modo particolare, al proseguimento degli scopi dell’Associazione;
    • Soci Onorari: sono quei Soci che, per particolari meriti o per la funzione che svolgono nella Società o per avere realizzato attività conformi agli scopi dell’Associazione, vengono riconosciuti tali;
    •Soci Consulenti: sono coloro che, stante la propria qualifica di medici, anche se non in attività, svolgono un servizio di consulenza, in forma gratuita, a favore dell’Associazione. Essi sono riuniti in un Comitato Scientifico interno all’Associazione e non possono assumere cariche direttive. I Soci Consulenti sono esonerati dal versamento di quote associative. Ad essi sono equiparati i biologi ed altri soggetti che, per la loro qualifica o specializzazione, siano in grado di prestare servizio predetto a favore dell’Associazione. Il Comitato Scientifico ha autonomia organizzativa nel suo interno, pur essendo organo dell’Associazione, ma non patrimoniale ne giuridica. Esso opera a stretto contatto con gli altri organi dell’Associazione. Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo.
  5. Tali qualifiche sono riconosciute dal Consiglio Direttivo.
  6. La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissione, morosità, indegnità.
  7. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso.
  8. L’indegnità verrà decisa dall’Assemblea, previa segnalazione del Consiglio, o previa segnalazione a questo, per quei Soci si siano resi inadempienti agli obblighi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno, oppure che abbiano tenuto un comportamento atto a creare dissidio tra i Soci o comunque incompatibile con le finalità dell’Associazione.
  9. L’esclusione per indegnità verrà comunicata mediante notifica al Socio, il quale, qualora ritenga illegittimo il provvedimento, dovrà preventivamente adire il giudizio del Collegio dei Probiviri, prima di qualsiasi altra Autorità Giudiziaria.
  10. La partecipazione avviene a tempo indeterminato, con esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6 – Organi dell’Associazione

  1. Sono organi dell’Associazione:
    • l’Assemblea dei Soci;
    • il Presidente del Consiglio Direttivo;
    • il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
    • il Segretario del Consiglio Direttivo;
    • il Tesoriere;
    • il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7 – Assemblea

  1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento della quota associativa.
  2. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:
    • provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
    • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
    • approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell’Associazione;
    • delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, qualora sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
    •delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
  3. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, mediante affissione dell’avviso di convocazione, contenente l’Ordine del Giorno almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale, o presso la bacheca esterna dell’Associazione. E’ facoltà del Consiglio realizzare una pubblicità più capillare. L’Assemblea deve essere convocata nei locali della sede o anche in un altro luogo opportunamente individuato e precedentemente comunicato a ciascun Socio nel modo in cui sopra.
    • L’Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri e su quanto altro a lei demandato per legge o per Statuto.
    • L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto, e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea può essere convocata anche dietro richiesta di almeno due terzi degli iscritti in regola con le quote sociali.
  4. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 C.C.; pertanto esse saranno prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio, ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto, in deroga all’art. 21 C.C., sarà necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i 3/4 (trequarti ) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso , per l’approvazione dei bilanci e le delibere in merito a responsabilità dei Consiglieri, la loro astensione. La delega dovrà risultare da atto scritto. Ogni Socio non potrà ricevere più di 2 (due) deleghe. Il metodo della votazione è rimesso di volta in volta, alla decisione dell’Assemblea.
  5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio; in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea, nomina un Segretario e se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale , il diritto di intervenire all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea, si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

ART. 8 – Amministrazione

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero variabile dai tre ai nove membri, eletto dall’Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. Il Consiglio, nel suo interno, o i singoli Consiglieri, sono rieleggibili. In caso di dimissioni, o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendo la convalida alla prima Assemblea annuale.
  2. Il Consiglio nomina, nel proprio seno, un Presidente, uno o più Vice Presidenti, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio salvo l’eventuale rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
  3. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri e comunque per deliberare sia in ordine al bilancio consuntivo sia al bilancio preventivo. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno 7 (sette) giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche via telefono. Per la validità della deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
  4. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, nei limiti di legge e del presente Statuto. Esso compila il regolamento interno per il mero funzionamento dell’Associazione, la cui approvazione è rimessa all’Assemblea, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 9 – Il Presidente

  1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad un altro consigliere.
  2. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
  3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
  4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 10 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ART. 11 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

  1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
  2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione.

ART. 12 – Libri dell’Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti all’Associazione.

ART. 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

  1. La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti dall’Assemblea dei Soci.
  2. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.
  3. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
  4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.
  5. redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento , anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 15 – Bilancio consuntivo e preventivo

  1. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro il 28 febbraio di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre in Assemblea.
  3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 16 – Avanzi di gestione

  1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17 – Scioglimento

  1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  2. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla Assemblea, con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ART. 18 – Collegio dei Probiviri

Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra associati, o tra questi e l’Associazione, o i suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea per la durata di un triennio anche tra i non Soci, essi giudicheranno “ de bono et equo “, senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile nei limiti di legge. L’incarico è gratuito.

ART. 19 – Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile e comunque alla normativa di cui al Dlgs 460/97 in materia di ONLUS e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gubbio, 29 gennaio 1998

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